Confermata la stretta sulle spese di trasferta e rappresentanza

Confermata la stretta sulle spese di trasferta e rappresentanza

Dal 2025 tali oneri sono deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili

L’art. 1 commi 81-83 del disegno di legge di bilancio 2025, su cui ieri il Governo ha posto la questione di fiducia, che verrà votata questa mattina in Senato, prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e di quelle di trasferta. La disposizione non ha subito modifiche nell’iter di approvazione parlamentare.

In particolare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, dall’anno prossimo, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19 novembre 2008, saranno deducibili:
– da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
– dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR.

Tenuto conto che viene richiamata soltanto tale ultima disposizione, si ritiene che la modifica non interessi le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione, attesa la loro diversa natura.
Inoltre, dal momento che è stato modificato solo l’art. 108 comma 2 del TUIR e non anche l’art. 54 dello stesso TUIR, si ritiene che le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute dagli esercenti arti e professioni potranno continuare a essere sostenute in contanti, fermi restando i consueti oneri documentali.

Con la medesima decorrenza, analoga stretta si applicherà per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

In base alla disposizione da ultimo citata, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo:
– provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
– vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
– il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
– il servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Anche in questo caso, le spese restano deducibili nei limiti già attualmente previsti dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR. Quindi, ad esempio, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ferma restando la necessità che il pagamento sia tracciabile secondo quanto sopra precisato, i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.

Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità interessano anche il reddito di lavoro autonomo.
Infatti, viene previsto che, sempre dal 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, noleggio con conducente, ecc.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, rimangono fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54-septies commi 1 e 5 del TUIR.

Infine, è stato previsto che anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili.

Anche in questo caso, restano confermati gli altri requisiti che legittimano l’esclusione del rimborso delle spese di trasporto all’interno del Comune dal concorso al reddito imponibile.
In proposito, si rammenta che, oltre alla prova del trasporto (ad esempio, la ricevuta del taxi), è necessario che dalla documentazione interna risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro (C.M. n. 326/97, § 2.4.1).